L'accesso civico generalizzato - Vademecum
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.L.gs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’accesso civico generalizzato risponde ai principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa e di partecipazione dei cittadini, ricollegandosi agli articoli 1 e 2 della Costituzione, nonché all’art. 97 e al principio di sussidiarietà di cui all’art. 118. In particolare, il nuovo accesso civico si affianca, senza sovrapporvisi, alle altre forme di accesso esistenti, consentendo l’accesso alla generalità degli atti e delle informazioni, senza onere di motivazione, a tutti i cittadini singoli ed associati, proponendosi come strumento di coinvolgimento dei cittadini nella cura della “cosa pubblica”, oltreché che di contrasto della corruzione e di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione.
L’accesso ai dati e documenti è consentito, “nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis” del medesimo decreto legislativo.
Infatti l’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 consente di individuare casi eccezionali nei quali al soggetto è precluso ottenere l’accesso civico, in quanto, nel bilanciamento di interessi contrapposti, l’accesso è suscettibile di pregiudicare un interesse generale di natura pubblica ovvero di natura privata. In questa prospettiva, l’eventuale pregiudizio per i diritti dei controinteressati deve essere accertato all’interno del procedimento in contraddittorio che l’amministrazione deve avviare al ricevimento della domanda, non potendo l’amministrazione limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, e dovendo invece motivare, in modo puntuale, l’effettiva sussistenza di un reale e concreto pregiudizio agli interessi considerati dai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis.
Di seguito la mappatura degli Enti sui quali il Difensore civico regionale, in base alla vigente legislazione, ha competenza in materia di ricorsi.
PROCEDURA PER LA TUTELA DEL RICHIEDENTE DINANZI AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
Il cittadino al quale una pubblica Amministrazione regionale o locale abruzzese abbia negato, negato parzialmente o differito un accesso civico generalizzato ovvero non abbia fornito alcuna risposta nel termine di 30 giorni dalla relativa richiesta, può a propria scelta:
- presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in carica presso l’Amministrazione alla quale è stata presentata la richiesta di accesso civico generalizzato.
oppure
- Presentare ricorso al Difensore Civico della Regione Abruzzo.
Le due strade sono, in prima istanza, alternative (anche se la legge non lo dice esplicitamente). La regola dell’alternatività, generalmente applicata in ambito giurisdizionale è, infatti, in questo caso funzionale sia ad evitare il possibile conflitto di giudizi tra le due Autorità adite, sia a garantire l’economicità dell’azione amministrativa, risultando in contrasto con tale principio che due organi distinti si occupino contestualmente di una controversia che possa agevolmente concentrarsi dinanzi ad uno solo di essi.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui la richiesta di riesame presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza abbia avuto esito negativo, l’istante può ricorrere avverso la decisione di questi al Difensore Civico.
Tale percorso è configurabile solo per le decisioni espresse mentre, nell’ipotesi di silenzio da parte dell’Amministrazione, non assumendo il silenzio valore di rifiuto, la speciale tutela amministrativa è finalizzata ad ottenere un provvedimento espresso. (N.B. in alternativa è possibile attivare la speciale procedura giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 del c.p.a. (D.Lgs. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni).
Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla decisione dell’Amministrazione, utilizzando il corrispondente modello nella apposita sezione del sito, e notificato alla Amministrazione coinvolta.
Raccolta sistematica e costantemente aggiornata della principale giurisprudenza in materia di accesso civico generalizzato curata dal Centro nazionale di competenza FOIA istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica allo scopo di promuovere la corretta attuazione della normativa sull’accesso civico generalizzato, comunemente conosciuta come Freedom of Information Act (FOIA).