Intervento di istruttoria e decisione dei ricorsi avverso il denegato accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 8 del D.Lgs 33/2013 come sostituito dall’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97
Esclusivamente nel caso in cui si tratti di Regione o Ente locale ricadente nell’ambito di competenza territoriale, avverso la decisione dell’Amministrazione locale competente di negare l’accesso civico ovvero avverso la decisione di riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il richiedente può proporre ricorso al Difensore Civico Regionale. Il Difensore Civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.
Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.
Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Dalla data di ricevimento dell'esito dell’istanza al difensore civico, da parte del richiedente, decorre il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo, per l’eventuale ricorso al TAR.