Intervento di istruttoria e decisione dei ricorsi presentati da parte dei soggetti controinteressati ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.Lgs 33/2013 come sostituito dall’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. avverso l’accoglimento della richie
Avverso la decisione dell’Amministrazione locale competente di concedere l’accesso civico, ed esclusivamente nel caso in cui si tratti di Regione o Ente locale ricadente nell’ambito di competenza territoriale,il controinteressato può proporre ricorso al difensore civico regionale.
Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittima la concessione dell’accesso, ne informa il controinteressato e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma l’accesso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è negato.
Dalla data di ricevimento dell'esito dell’istanza al difensore civico, da parte del controinteressato, decorre il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo, per l’eventuale ricorso al TAR.