Il Difensore Civico

Chi è / Cosa Fa

Imparzialità, autonomia e indipendenza

Il Difensore Civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini.
(art. 82, comma 1 statuto Regione Abruzzo)
Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l'imparzialità e l'indipendenza.

(art. 82, comma 2 Statuto Regione Abruzzo )
Il Difensore Civico svolge la propria attività al servizio dei cittadini in piena autonomia e non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo, gerarchico o funzionale.
(art. 1, comma 2 della L.R. 20 ottobre 1995, n. 126 e successive modificazioni ed integrazioni)

Buon andamento dell’azione amministrativa

L’azione del Difensore Civico regionale è finalizzata a garantire l’effettivo rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

(art. 2 della L.R. 20 ottobre 1995, n. 126 e successive modificazioni ed integrazioni)

Trasparenza e accesso agli atti amministrativi

Per la tutela dei principi di trasparenza e di accesso agli atti amministrativi, presenti nel nostro ordinamento, sono affidati al Difensore Civico regionale:
• Il riesame del denegato accesso agli atti, espresso o tacito, da

parte di una pubblica amministrazione locale

(art. 25, comma 4 della legge 241/1990)

  • I ricorsi avverso il denegato accesso civico
    (art. 5, comma 8 del D.Lgs 33/2013 come sostituito dall’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97)

  • I ricorsi dei controinteressati avverso l’accoglimento della richiesta di accesso civico
    (art. 5, comma 9 del D.Lgs 33/2013 come sostituito dall’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97)

 

                                                                                                         

Umberto Di Primio

 

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NASCONDI_IN_JS
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